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Misure di prevenzione\contenimento inquinamento atmosferico

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Per rispondere alle misure di prevenzione e di contenimento dell'inquinamento atmosferico sul territorio comunale, è in vigore l'Ordinanza n. 47, valida per il periodo dal 1 novembre 2024 fino al 30 Aprile 2025 con immediata efficacia ed esecutività

Data di Pubblicazione

29 ottobre 2024

Tipologia

News

Descrizione estesa

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Divieto di combustione all’aperto

di residui vegetali su tutto il territorio comunale in applicazione della DGRV n. 122/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.lgs. 152/2006”.
Rimangono esclusi, gli abbruciamenti per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dalle autorità preposte.

Riduzione delle temperature negli edifici – limitazioni uso impianti

  • Applicazione del limite delle temperature negli edifici residenziali, industriali, artigianali, commerciali:
    • ambito di applicazione: l’intero territorio comunale;
    • giorni e orari di applicazione: tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00;
    • tipologia di edifici e limitazioni:
      • edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali: riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a 18° C + 2° C di tolleranza;
      • per tutti gli altri edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni, scuole, uffici ecc.): riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a 19° C + 2° C di tolleranza.
  • Divieto di climatizzazione di spazi dell’abitazione e ambienti complementari:
    • cantine, depositi, ripostigli, box, garage annessi all’edificio;
    • autorimesse esterne;
    • scale di collegamento tra i locali sopracitati.
  • Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “2 stelle” in base alla certificazione ambientale introdotta dal D. M. 7 Novembre 2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa.

Obbligo di spegnimento dei motori

Spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza a particolari impianti semaforici e/o passaggi a livello.

Utilizzo di generatori a calore e biomassa

  • In allerta verde: Divieto di utilizzo generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”.
  • In allerta arancio e/o rosso: Divieto di utilizzo generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a “4 stelle”.

Utilizzo di generatori a calore a pellet

Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 Kw, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dalla parte II, Sez 4°, par. 1, lett. d) della parte V° del D. Lgs n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.

Spandimento liquami zootecnici

Divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a “verde” per inquinamento atmosferico. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

Ordinanza n. 47

Tipo Titolo Scarica
  PDF180,1K ordinanza n 47

Ultima modifica: martedì, 29 ottobre 2024

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