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Richiesta di avvio pratiche per separazione e divorzio

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Richiesta di avvio pratiche per separazione e divorzio

Moduli ed informazioni in caso di Separazione e divorzio da presentare di fronte all'Ufficiale di Stato Civile.

A chi è rivolto

Tutte quelle coppie che in comune:

  • non abbiano figli minori;
  • non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
  • non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
  • non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • raggiungano l'accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l'uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell'abitazione). Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un'unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l'assistenza di almeno un avvocato per parte, diversamentel 'assistenza dell’avvocato è facoltativa.

Come fare

L’accesso agli sportelli è esclusivamente con appuntamento con l'ufficiale di Stato Civileche  fisserà un appuntamento.

La richiesta di separazione o divorzio può essere presentata al:

  • Comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o all’estero.

Questa procedura semplificata è a disposizione dei coniugi alle seguenti condizioni:

  • consenso di entrambi i coniugi: se uno di essi non vuole recarsi in Comune, si deve ricorrere al tribunale e procedere in conformità a quanto fino ad oggi previsto dalla Legge in materia. Lo stesso vale qualora le parti preventivamente non si accordino in ordine ad uno dei punti della separazione/divorzio;
  • assenza di figli in comune che siano minori o maggiorenni incapaci o con disabilità grave o economicamente non autosufficienti;
  • assenza di patti di trasferimento patrimoniale (è però possibile prevedere la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento o assegno divorzile).

Nota
Presupposto del divorzio resta la precedente separazione dei coniugi che deve essersi protratta ininterrottamente:

  • da almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nel caso di separazione giudiziale (pronunciata con sentenza del tribunale, passata in giudicato);
  • da almeno sei mesi, nel caso di separazione consensuale (tramite accordo omologato dal giudice).

Quando il procedimento di separazione si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all'ufficiale di stato civile, il termine di sei mesi che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale di stato civile.

Cosa serve

La sottoscrizione dell'accordo e sua conferma

Il giorno dell'accordo, l'ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l'accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per confermare l'accordo. La mancata comparizione nel giorno concordato, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell'accordo.

Documenti da presentare

  • Documenti di identità;
  • (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno mesi per la procedura di separazione giudiziale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale oppure copia dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, trascorsi più di 6 mesi dalla data certificata nell'accordo stesso, oppure l'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale dello stato civile, trascorsi più di 6 mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo stesso.
  • (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo

Cosa si ottiene

Al termine del propcedimento si ottiene la registrazione della richiesta di separazione o divorzio.

Tempi e scadenze

Nei casi di separazione e divorzio, l'efficacia si avrà con la conferma dell'accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell'accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell'accordo. Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l'accordo è immediatamente efficace

Costi

Il procedimento prevede un costo massimo di Euro 16,00, da versare presso la Tesoreria Comunale - Intesa San Paolo. La Ricevuta va consegnata all'atto della firma dell'accordo all'ufficio di stato civile.

Condizioni di servizio

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Ultima modifica: giovedì, 08 agosto 2024

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